Porte per esterno non marcate CE: è obbligatorio sostituirle?

Per conoscere tutte le iniziative, eventi, fiere ed altro relative alla rete Universo Gold ed al mondo dell'antincendio. 

Porte per esterno non marcate CE: è obbligatorio sostituirle?
21 Luglio 2020

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha pubblicato la Circolare n. 16746 (del 6 novembre 2019) con la quale ha voluto in particolare fornire alcuni chiarimenti e indirizzi applicativi relativamente alle porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali con caratteristiche di resistenza al fuoco, ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 Prodotti da Costruzione (CPR).

La Circolare parte dal ribadire che a far data dal 1 novembre 2019, per le porte ricadenti nel campo di applicazione delle norme armonizzate (Porte per esterno) (al Regolamento CPR) EN14351-1-:2006+A2:20161 (Porte esterne) ed EN13241:2003+A2:20162 (Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage) per le quali siano richiesti requisiti di resistenza al fuoco, tale prestazioni debbano essere valutate applicando contestualmente alle suddette rispettive norme al EN16034:20143 (MARCATURA CE).

Queste porte devono quindi essere commercializzate in accordo alle procedure previste dal Regolamento CPR, che obbligano i fabbricanti a immettere sul mercato prodotti previa compilazione della cosiddetta Dichiarazione di Prestazione e conseguentemente apposizione della marcatura CE.

La Circolare precisa poi che per le porte non ricadenti nel campo di applicazione delle suddette norme armonizzate (ad esempio le Porte interne), ai fini dell’attestazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, permane il regime di omologazione in accordo alle procedure indicate nel D.M. 21 giugno 2004. Qualora il fabbricante intenda commercializzare una porta (o una finestra) con caratteristiche di resistenza al fuoco con doppio uso (interno-esterno) è necessario che soddisfi tutte le seguenti: - per l’uso esterno, la porta deve essere accompagnata da una copia della Dichiarazione di Prestazione (in cui deve risultare l'uso previsto in accordo alla norma armonizzata) e conseguentemente riportare la marcatura CE; - per l'uso interno, la porta deve essere omologata secondo le procedure di cui al D.M. 21 giugno 2004 (qualora la porta non sia già stata omologata, le relative procedure potranno essere avviate sulla base dei medesimi rapporti di prova rilasciati ai fini della marcatura CE per uso esterno); - il libretto di installazione, uso e manutenzione tenga conto di entrambi gli usi previsti. Nella Circolare viene quindi precisato che per “porta per uso esterno” si intende una porta che separa due locali con condizioni climatiche diverse (ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato, o un vano dall’ambiente esterno alla costruzione).

Quanto sopra però riguarda solo i fabbricanti, chi ha installato porte per esterno non marcate CE fino al 01.01.2019, può tenerle.

SCARICA LA CIRCOLARE