Prevenzione incendi: nuove RTV in arrivo.

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Prevenzione incendi: nuove RTV in arrivo.
18 Novembre 2020

Sono in fase di definizione numerosi decreti, discussi e in fase di approvazione da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico dei Vigili del Fuoco (CCTS), che introdurranno numerose novità e semplificazioni nel settore della prevenzione incendi.

Andiamo con ordine.

È stata presentata e approvata la bozza che andrà a modificare l’Allegato I del DPR 151/2011 contenente l’elenco delle attività
soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e, quindi, all’obbligo di presentazione della SCIA e/o della valutazione del progetto. Circa l’80% delle attività sono state riviste innalzando i limiti che determinano la classificazione della categoria A, riservata ai casi con più basso rischio d’incendio e dunque autorizzabili con la presentazione della sola SCIA. Molte attività rientrate nella categoria C saranno declassate per via della più elevata soglia di assoggettabilità categoria B.
Queste modifiche introdurranno quindi notevoli semplificazioni sia per le attività, che potranno essere esentate dalla valutazione progetto a favore della sola presentazione della SCIA, sia per i Vigili del Fuoco alleggerendo l’obbligo della attività di controllo.

L’elenco delle attività
soggette definito nell’Allegato I del DPR 151/2011 si arricchisce anche con l'introduzione della attività n. 81 (fin ad oggi sono 80) che vede finalmente l’ingresso dei centri di raccolta, stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento rifiuti. Proprio a questa attività sarà dedicata una delle nuove Regole Tecniche Verticali (RTV) che andranno ad ampliare il “Codice”.
La RTV per gli impianti di stoccaggio e trattamento risponde necessariamente all’esigenza di adottare provvedimenti specifici e mirati per prevenire i numerosi casi di incendi che hanno interessato gli impianti di smaltimento e stoccaggio rifiuti negli ultimi anni con una frequenza ormai preoccupante.

Le nuove RTV in fase di emanazione riguarderanno anche gli edifici di civile abitazione (condomìni) di altezza antincendio superiore a 24 m e le strutture sanitarie con oltre 25 posti letto, includendo anche le RSA, che rientrano nell’attività n. 68 del DPR 151/2011. 

In fase di studio e di elaborazione, inoltre, le nuove norme per aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime e metropolitane, i locali di pubblico spettacolo e gli edifici tutelati aperti al pubblico (ad esclusione di archivi, musei, gallerie e biblioteche in quanto già disciplinati dalla RTV n. 10 introdotta con il DM 10.07.2020).

L’ultima novità riguarda la RTV per le facciate degli edifici civili, la cui bozza è stata già approvata il 1° luglio scorso dal CCTS, che andrà a sostituire le attuali linee guida del 2013 e che mira a limitare la probabilità di propagazione di un incendio agli edifici adiacenti, scongiurare che un incendio possa estendersi dall'esterno verso l'interno di un edificio ed a evitare o limitare la caduta di parti dell’edificio (ad esempio frammenti di facciata o altre parte comunque disgregate o incendiate) che, in caso di incendio, possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.