autorimesse e prevenzione incendi

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Autorimesse, progettare la prevenzione incendi su quelle "mini"
22 Marzo 2021

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco ha messo a punto, in collaborazione con la Rete delle professioni, una guida tecnica contenente alcune indicazioni per la progettazione antincendio delle autorimesse cosiddette «sotto soglia», cioè di superficie fino a 300 mq e quindi non soggette ai procedimenti di prevenzione incendi. 
La guida tecnica non ancora cogente è stata emanata con un'apposita circolare che entra anche nel merito dei contenuti di alcune tabelle della Rtv sulle autorimesse (Dm 15 maggio 2020), anticipando alcune correzioni alla norma che saranno recepite da un Dm del ministero dell'Interno.
Le professioni tecniche hanno sentito l'esigenza di richiedere nuove indicazioni in merito ai requisiti antincendio delle autorimesse di superficie non superiore a 300 mq dopo l'entrata in vigore della nuova Rtv sulle autorimesse, diventata cogente dal 19 novembre 2020, che abrogando il Dm del 1986, lasciava fuori queste disposizioni.


Autorimesse fino a 100 mq

Per le autorimesse fino a 100 mq che non sono isolate, la classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di compartimentazione è pari almeno a 30 (15 per quelle isolate interrate) mentre per le isolate ma che si trovano fuori terra è sufficiente l'utilizzo di strutture incombustibili. Per separare l'autorimessa dai locali in prevalenza non aperti al pubblico basta una porta metallica piena, negli altri casi le porte «devono essere almeno E30» (sono esclusi i depositi e le cantine non contenenti sostanze pericolose e con carico d'incendio e superficie contenuti). Le aperture di smaltimento di fumi e calore di superficie utile non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell'autorimessa devono aprirsi su spazio a cielo libero. Per il sistema di vie di esodo si fa riferimento alla Rto del Codice (capitolo S4). Se i veicoli parcheggiati sono più di tre va installato almeno un estintore (di capacità estinguente minima pari a 21A 89B).  Le indicazioni tecniche della circolare fanno riferimento comunque al Codice, che può costituire un utile riferimento anche per le attività sotto soglia. 

Autorimesse da 100 a 300 mq

Per le autorimesse di superficie maggiore a 100 mq e inferiore 300 mq vengono definiti alcuni requisiti aggiuntivi. Ad esempio, la lunghezza massima dei corridoi ciechi non deve superare i 30 metri e laa larghezza delle vie d'esodo non deve essere inferiore a 800 mm. Con qualche eccezione viene fissata in 900 mm la larghezza minima per le vie di esodo verticali. Inoltre, ciascuna apertura di smaltimento deve avere superficie utile minima pari almeno a 0,1 mq. Per quanto riguarda gli estintori, questi vanno distribuiti nel rispetto del principio dei 30 metri di percorso massimo. La comunicazione con altre destinazioni deve essere sempre realizzata con porte E30 tranne per i depositi privi di sostanze pericolose. Nel caso di deposito o rilascio di sostanze infiammabili o pericolose in quantitativi non trascurabili, occorre sempre una valutazione del rischio e una conseguente adozione di misure di prevenzione, protezione e gestionali


Correzioni alla Rtv del Codice

Quanto alle correzioni alla Rtv sulle autorimesse anticipate nella circolare, queste riguardano le caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti e, nel caso di autorimesse di superficie fino a mille mq, con quote dei piani comprese nel range meno 5-12 metri, con occupanti in stato di veglia che hanno familiarità dell'edificio, la comunicazione verso compartimenti di altre attività in prevalenza non aperti al pubblico può avvenire tramite porte E30. Con la modifica alla tabella V6 3 del Codice viene previsto l'incremento del livello di prestazione (da III a IV) per la misura «controllo dell'incendio» riferita alle autorimesse di superficie compresa tra mille e 5mila mq, con piani tra -5 e +12 metri, dove gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio.