Antincendio, in vigore la regola tecnica verticale per le strutture sanitarie

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Antincendio, in vigore la regola tecnica verticale per le strutture sanitarie
1 Giugno 2021

Il 10/05/2021 è entrata in vigore la regola tecnica verticale per le strutture sanitarie contenuta nel DM 29 marzo 2021.
Le norme riguardano le strutture con più di 25 posti letto e gli ambulatori con superficie maggiore di 500 metri quadri  

Antincendio, la nuova regola tecnica verticale per le strutture sanitarie

Il DM 29 marzo 2021 definisce le regole per la valutazione del rischio incendio, la localizzazione delle attività in base al rischio, le modalità di comunicazione, gli accorgimenti per garantire l’esodo, la disciplina dei controlli e le regole per la sicurezza degli impianti.
 
Il decreto si coordina con il cambio di approccio, in tema di prevenzione degli incendi, segnato dal Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015). Il Codice ha definito le regole generali, cui vanno ad aggiungersi quelle dedicate ad ogni attività.

Antincendio e strutture sanitarie, come si applica la regola tecnica

La nuova regola tecnica verticale si applica a:

  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
  • residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 metri quadri.

Nelle strutture con meno di 25 posti letto si applica le Regola Tecnica Orizzontale, cioè ci si attiene alle regole di prevenzioni generali, comuni a tutte le attività, dettate dal DM 3 agosto 2015.