Decreto controlli: qualificazione dei manutentori degli impianti antincendio

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Decreto controlli: qualificazione dei manutentori degli impianti antincendio
28 Settembre 2021

L'emanazione del D.M. 01 settembre 2021 - "Controlli" istituirà 
la figura del Tecnico Manutentore Qualificato

Con riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008 il 25 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il cosiddetto Decreto Controlli, riguardante i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, rivoluzionerà totalmente la figura del Tecnico Manutentore istituendo quella del Tecnico Manutentore Qualificato. Il Decreto Controlli entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Quindi il 25 settembre 2022.

Manutenzione e controllo periodico

Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicati da disposizioni, norme e specifiche tecniche.
La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.



Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio


Generalità
  1. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.
  1. Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
  1. A tal fine il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 con i contenuti minimi indicati nel punto 3.
  1. Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4.
  1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4.
  1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento di cui al punto 4.
  1. Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Docenti

I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.


Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
 I percorsi di formazione del manutentore qualificato devono essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate nel seguente prospetto.

Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato 

  1. Eseguire i controlli documentali;
  2. Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti;
  3. Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali;
  4. Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati;
  5. Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
  6. Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente;
  7. Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione;
  8. Coordinare e controllare l’attività di manutenzione;

Rimandiamo poi alla lettura di altri prospetti presenti nel decreto:

  • il Prospetto 2: “riporta le conoscenze, abilità e competenze che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1”.
  • Prospetti dal 3.1 al 3.13 “riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro”.


(scarica il testo integrale del D.M. 01 settembre 2021)