La valutazione del rischio incendio

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La valutazione del rischio incendio
10 Marzo 2023

La valutazione del rischio incendio



Il rischio incendio rappresenta uno dei maggiori pericoli per un luogo di lavoro. Per questo è necessaria un’efficace valutazione del rischio incendio che consente al datore di lavoro di determinare la possibilità che un principio di incendio si manifesti e si possa propagare per assumere la dimensione di un incendio. Permette inoltre di determinare e valutare i pericoli associati alle persone, ai beni e all’ambiente.

Lo scopo della valutazione del rischio incendio è quello di analizzare e comprendere l’organizzazione che gestisce il luogo di lavoro, le attività svolte ed i possibili scenari che un principio di incendio può determinare con particolare riferimento agli effetti e alle conseguenze, all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.

Tra gli obiettivi:

  1. Identificazione dei pericoli di incendio
  2. Valutazione e riduzione del contesto di rischio al livello più basso ragionevolmente possibile (principio della massima sicurezza tecnicamente possibile)
  3. Adozione delle precauzioni e delle disposizioni di gestione necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori e di tutti i soggetti che possono essere destinatari delle tutele prevenzionistiche, anche in caso di emergenza.
 

Come fare la valutazione rischio incendio



Il punto di partenza di una valutazione del rischio sono le informazioni che consentono da una parte di descrivere il luogo di lavoro, dall’altra di comprenderlo negli aspetti funzionali al pericolo di incendio.

Oltre alle informazioni sarà necessario, conseguentemente, verificare in situ la corrispondenza dei dati con la fisicità dei luoghi per andare a completare l’analisi del contesto ed avere una completa e globale visione del luogo di lavoro, nella sua integralità.

L’analisi del contesto deve, quindi, tenere conto di tutti i locali, compresi i luoghi all’aperto e le strade di accesso e/o di allontanamento. Questo per consentire, evidentemente, da una parte l’analisi delle condizioni di esodo ed il raggiungimento di luoghi sicuri, dall’altra l’analisi delle condizioni di accessibilità ed accostamento per i mezzi di soccorso.

La legislazione corrente obbliga i datori di lavoro alla valutazione di tutti i rischi. Il rischio di incendio andrà sempre valutato in quanto sarà sempre presente. 


Gestione e valutazione del rischio: quali sono le fasi


La valutazione del rischio è inclusa nel processo di gestione del rischio. Vediamo ora le fasi di cui si compone la gestione del rischio e delle loro trasversalità con la valutazione del Rischio.

Fase 0 – Analisi del contesto

Fase 1 – Identificazione e analisi dei rischi

Fase 2 – Ponderazione dei rischi

Fase 3 – Trattamento dei rischi

Fase 4 – Registrazione, pianificazione, informazione, formazione ed addestramento


Chi deve fare la valutazione del rischio incendio?


La valutazione del rischio è un obbligo del datore di lavoro. (art. 17 – D.Lgs. 81/08). Tuttavia le ulteriori figure titolari di posizioni di garanzia (dirigentepreposto) sono incluse nel processo in quanto la valutazione del rischio non può prescindere da tutte le misure necessarie per  ridurre il livello di rischio a quello più basso tecnicamente e ragionevolmente possibile. La loro effettività dipende, infatti, da elementi riferibili direttamente a queste figure, unitamente a quelle del destinatario delle misure di tutela.


Valutazione del rischio nei processi di gestione: cosa dice la normativa


Con i decreti del 2 e 3 settembre 2021 viene sancita la centralità della valutazione del rischio nei processi di gestione: la sicurezza in caso di incendio viene declinata attraverso dei criteri che si basano e sono connessi alla valutazione del rischio. Sono questi gli aspetti emergenti dagli allegati ai decreti del 2 e del 3 settembre che hanno rinnovato la materia.


Il decreto 3 settembre 2021 fornisce indicazioni cogenti integrative del principio generale secondo cui, nei luoghi di lavoro soggetti al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori in termini di criteri diretti atti ad individuare:


1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze.


In che cosa consiste la valutazione del rischio d'incendio?


Un’efficace valutazione del rischio incendio consiste nell’analisi dello specifico luogo di lavoro al fine di individuare le più severe, ma credibili, ipotesi d’incendio e le successive conseguenze per gli occupanti.


Quando è obbligatoria la valutazione del rischio incendio?


La valutazione del rischio incendio è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro in quanto il datore di lavoro ha l’obbligo normativo di valutare tutti i rischi. L’art. 46, comma 2 del D.lgs. n. 81/08 evidenzia come il rischio incendio sia fra quelli che maggiormente ineriscono ogni luogo di lavoro, dal più semplice al più complesso, per cui “devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori”.


Quando va fatta la valutazione del rischio incendio?


Nel caso di costituzione di un nuovo luogo di lavoro il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione del rischio. Inoltre, nei casi delle modifiche, il datore di lavoro deve aggiornare la valutazione del rischio quando muta il contesto normativo, in linea con il principio della massima sicurezza tecnicamente possibile, e quando intervengono modifiche sostanziali ai fini della sicurezza antincendio: variazione delle sostanze o delle miscele pericolose, modifiche delle quantità detenute, modifiche agli impianti, modifiche funzionali significative del luogo di lavoro (p. es. layout, destinazione d’uso dei locali, numero degli occupanti, tipologia degli occupanti, etc.), modifiche ai sistemi di protezione delle persone (p. es. sistema di vie d’uscita).